Normativa:

Codice di Procedura Penale Legge 17 agosto 2005 n. 168  

 


Codice di Procedura Penale - Norme di attuazione - Titolo I

Art. 49 (Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi)

1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.
3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali [reg. 25].

Art. 50 (Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico)

1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell’articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.
2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.

Art. 51 (Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti)

1. Quando rileva l’esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all’amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l’autorità giudiziaria ne fa richiesta al capo dell’ufficio giudiziario perché provveda alla scelta del personale idoneo.
2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell’ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell’ufficio giudiziario medesimo.
3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell’articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall’ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

Modificato dall'art. 9 della Legge 17 agosto 2005 n. 168.


Codice di Procedura Penale - Libro II - Atti - Titolo III - Documentazione degli atti

Art. 134 (Modalità di documentazione)

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [140], con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica [139] (1).
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.
(1) Si vedano gli artt. 268, 357, 373, 480 e 510 di questo codice.

(1) Del verbale redatto in forma riassuntiva fa parte integrante la registrazione fonografica: pertanto, se il prodotto della registrazione si è formato in modo compiuto ed intelligibile, ad esso va attribuita prevalenza rispetto al verbale riassuntivo, suscettibile di errori ed omissioni estranei alla documentazione fonografica. Sul punto, v. anche art. 139, terzo comma.

Art. 135 (Redazione del verbale)

1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice [126].
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato (1).

(1) Il Capo dell’ufficio ha la possibilità di stipulare contratti trimestrali con imprese di servizi specialistici, affinché prestino il servizio di redazione stenotipica o con altro mezzo meccanico dei verbali.
Cfr. disp. att. artt. 50 e 51.

Art. 136 (Contenuto del verbale)

1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione [4995,
5012] (1).

(1) Nel verbale l’ausiliario deve inserire non solo gli elementi utili a collocare ciò che è documentato nel tempo e nello spazio, ma anche tutto quanto accade ed in particolare le dichiarazioni rese dal soggetto sentito. Onde consentire a chi legge il verbale di percepire con precisione la valenza delle dichiarazioni è necessario che l’ausiliario verbalizzi se la dichiarazione sia spontanea ovvero costituisca risposta ad una domanda. In tale ultimo caso deve essere verbalizzata la stessa domanda, per consentire di valutare la pertinenza della risposta e così poter ricostruire la vera «dinamica» delle dichiarazioni verbalizzate.

Art. 137 (Sottoscrizione del verbale)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento (1).
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

(1) Per le conseguenze dell’inosservanza di questa disposizione, v. art. 142.

Art. 138 (Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 2 (1), i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all’amministrazione dello Stato.

(1) L’eccezione dell’art. 4832, riguarda la redazione del verbale stenotipico in dibattimento, per il quale il termine per la conversione in caratteri comuni è di tre giorni, a causa dell’ampiezza del verbale stesso.

Art. 139 (Riproduzione fonografica o audiovisiva)

1. La riproduzione fonografica o audiovisiva [134] è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario [126] che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva (1) [140].
4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all’amministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento (2).

(1) Sul contrasto tra contenuto del verbale riassuntivo e della registrazione fonografica, vedi nota (1) sub art. 134.

(2) Ogni nastro è contenuto in una custodia che deve essere numerata e sigillata. Inoltre devono essere identificabili il procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni.
Cfr. disp. att. art. 49.

Art. 141 bis (Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione)

(1) — 1. Ogni interrogatorio (2) di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (3), e che non si svolga in udienza (4), deve essere documentato integralmente (5), a pena di inutilizzabilità (6), con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (7), si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica (8). Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione (9) della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

(1) Norma introdotta dalla l. 8-8-1995, n. 332. Cfr. disp. att. art. 49.

(2) L’interrogatorio di persona detenuta è quello effettuato dal giudice (v. art. 294) o dal P.M. (che può riguardare anche imputati di reato connesso o collegato: artt. 363, 364, 375, 388) nonché quello assunto dal giudice, ai sensi dell’art. 299, prima di decidere sulle istanze di revoca o sostituzione delle misure cautelari. La disposizione in esame non si applica alle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato di propria iniziativa.

(3) Si devono intendere in stato di detenzione non solo le persone ristrette in carcere (art. 285) od in luogo di cura (art. 286), ma anche quelle ristrette agli arresti domiciliari.

(4) La verbalizzazione con riproduzione fonografica o audiovisiva non necessita per l’interrogatorio espletato dal G.I.P. in udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 3913) o dal G.U.P. nell’udienza preliminare (artt. 4212 e 4223-4).

(5) Ai sensi della nuova disciplina, il giudice (od il P.M.) dovrà controllare che del verbale di interrogatorio l’ausiliario rediga un verbale in forma riassuntiva ed inoltre (è qui la novità) che esso sia documentato integralmente con strumenti di riproduzione fonografica (registratore) o audiovisiva (videoregistratore).

(6) L’espletamento dell’interrogatorio senza il rispetto delle prescritte modalità di documentazione determina la sua inutilizzabilità, sia nelle indagini preliminari che nella fase processuale. L’inutilizzabilità è una patologia che incide unicamente sull’idoneità probatoria dell’atto, privandolo della attitudine a costituire prova o fonte di prova; non incide, tuttavia, sulla sua esistenza o validità ad altri effetti, cosicché un interrogatorio inutilizzabile vale comunque ad impedire l’estinzione della custodia cautelare ai sensi dell’art. 302. Considerate le finalità garantiste della normativa, l’inutilizzabilità va intesa in senso assoluto, cioè non solo nei confronti dell’imputato, ma anche nei riguardi dei terzi, quali i chiamati in correità.

(7) Alla luce di tale norma l’ufficio procedente all’interrogatorio deve essere formato da tre unità: il giudice, l’ausiliario (per la verbalizzazione riassuntiva), il tecnico, dipendente dell’amministrazione od estraneo ad essa (per la riproduzione fonografica o audiovisiva).

(8) Quando l’ufficio procedente non ha personale tecnico a disposizione (personale interno all’Amministrazione ovvero esterno, ma legato all’Amministrazione dai vincoli contrattuali di cui all’art. 51 disp. att.) o manchi di strumenti di riproduzione, sarà possibile provvedere alla documentazione con perizia (per il giudice) o con consulenza tecnica (per il P.M.), dando incarico a persone idonee tecnicamente e dotate della strumentazione necessaria.

(9) Benché la norma usi il plurale (trascrizione richiesta dalle parti) deve intendersi che la richiesta può provenire anche da una sola. In caso contrario vi sarebbe la possibilità, incompatibile con il garantismo che ispira la norma, di strumentali veti incrociati.
La richiesta andrà avanzata alla A.G. che ha provveduto ad espletare l’atto di interrogatorio (giudice o P.M.), salvo che gli atti non siano stati trasmessi ad altra autorità, ad esempio in caso di rinvio a giudizio.
La trascrizione è una facoltà non una necessità, sicché il verbale riassuntivo dell’interrogatorio (validamente espletato) sarà sempre utilizzabile (per le letture o le contestazioni) anche in difetto di trascrizione.

Art. 142 (Nullità dei verbali)

1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo [177] se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione [110] del pubblico ufficiale che lo ha redatto (1).

(1) La nullità è determinata solo dall’assenza della sottoscrizione dell’ufficiale redigente, e non anche dalla mancanza di quelle dei giudici. Peraltro, la nullità sussiste solo nell’ipotesi in cui la sottoscrizione manchi nell’ultima pagina, e non già quando il verbale non sia sottoscritto su ogni foglio. Non è, poi, causa di nullità l’incertezza sulle persone intervenute, se non ha il carattere di assolutezza. Infatti, se in qualsiasi modo è desumibile dal verbale la presenza di uno dei partecipanti all’atto — anche se non inserito esplicitamente fra i presenti — il verbale è ugualmente valido.
Deve escludersi, per il principio di tassatività, che vi siano altre cause di nullità del verbale diverse da quelle enunciate in questa norma. Così, ad esempio, la mancata registrazione fonografica del verbale riassuntivo — nei casi in cui è doverosa — non integra una ipotesi di nullità del verbale.

 


Codice di Procedura Penale - Libro III - Prove

Art. 226 (Conferimento dell'incarico)

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale (1) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali» (2).
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [225], il pubblico ministero e i difensori presenti (3).

(1) L’art. 373 c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni la falsa perizia e cioè l’espletamento dell’incarico peritale in modo infedele, con parere mendaci o non conformi al vero.

(2) Ai fini del formale conferimento dell’incarico il giudice è tenuto a dar luogo ad una serie di adempimenti e verifiche: a) comparso il perito, all’udienza fissata per il conferimento dell’incarico, il giudice ne accerta anzitutto le generalità; b) il giudice dovrà, a tal punto, chiedere al perito se egli non versi in alcuna causa di incapacità o incompatibilità, ovvero se non sussistono cause che condurrebbero alla sua astensione o ricusazione; c) ciò posto, il giudice avvertirà il perito degli obblighi che egli assume con il conferimento dell’incarico e delle connesse responsabilità previste dalla legge penale (che punisce, come detto, espressamente la falsa perizia quale reato contro l’amministrazione della giustizia); d) il perito sarà, a tal punto, chiamato a pronunciare la formula della formale assunzione di responsabilità (che ha ereditato l’antico giuramento, imposto al perito dal codice previgente): egli assume l’ufficio quale ausiliario del giudice e, dunque, in posizione di terzietà ed equidistanza dalle parti, «senza altro scopo che quello di far conoscere la verità»; egli si impegna, altresì, a mantenere il segreto sulle operazioni peritali.

(3) Ultimati i descritti adempimenti, il giudice procede alla formalizzazione e alla precisazione del tema dell’incarico. Si tratta di un atto di decisiva importanza: sentito il perito (nella sua qualità di esperto), nonché, in contraddittorio, le parti (pubblico ministero e difensore) e i rispettivi consulenti tecnici (se già nominati), il giudice cristallizzerà il tema di prova nei quesiti, che segneranno i confini dell’incarico peritale.


Codice di Procedura Penale - Libro VII - Giudizio

Art. 497 (Atti preliminari all'esame dei testimoni)

1. I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati (1).
2. Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità (2).
3. L’osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità [177-186] (3).

(1) Si tratta di una concreta applicazione del comma 2 dell’art. 496. Si vedano anche: disp. att. art. 144, 145, 149; reg. art. 22.

(2) Si tratta dell’applicazione concreta del principio sancito dall’art. 198, che impone al teste il dovere «di rispondere secondo verità». La precedente formula di giuramento prevedeva un richiamo a Dio, che è parso non conforme alla laicità dello Stato, tanto che la Corte Costituzionale (sent. 117 del 10-10-1979) la dichiarò illegittima. Il nuovo codice l’ha sostituita con un formale impegno «a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza», sancendo in tal modo che la falsa testimonianza può aversi tanto riferendo circostanze non vere, quanto omettendo di riferire quelle vere. L’impegno viene solennemente pronunciato dopo aver ricevuto dal Presidente l’ammonizione circa l’obbligo di dire la verità, e tanto l’uno quanto l’altra sono prescritti a pena di nullità (che, non apparendo inquadrabile fra quelle generali ex art. 178, deve qualificarsi come relativa, e quindi eccepibile ex art. 182 secondo comma). Va sottolineato che tali adempimenti formali non sono richiesti qualora il testimone sia un soggetto di età inferiore ai 14 anni (si tratta di soggetto non imputabile, anche se tale giustificazione appare alquanto discutibile a fronte di un dovere anche morale).

(3) Si è già qualificata come relativa la nullità sancita dalla norma. In tal caso operano le sanatorie disciplinate dall’art. 183, e in particolare va considerata quella di cui alla lett. a), nel senso che se la parte ha proceduto all’esame o al controesame (ovvero ha articolato prove che presuppongono la testimonianza), può dirsi che abbia accettato gli effetti dell’atto, e non possa quindi più dedurre la nullità.


Legge 17 agosto 2005 n. 168

Art. 9.
Contenimento ((delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace))
e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari


1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    «2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;

    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    «3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»;

    d) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:

    «3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:

    «1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.».

2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.».